L’aspetto Privacy nell’ambito del settore della videosorveglianza, è una questione di notevole importanza e soprattutto di grande attualità. In Italia lo svolgimento di ripresa e di registrazione di video ed immagini originate dalle telecamere, è disciplinato in maniera ferrea da un certo numero di leggi e normative che possiedono tutte due scopi principali: avvisare le persone che vengono riprese e mostrare in modo chiaro ed inequivocabile quale sia il trattamento delle immagini e chi ne sia l’autore (parliamo, nella fattispecie, di varie informazioni ed indicazioni che devono essere sempre ben leggibili attraverso l’esposizione obbligatoria di specifiche insegne).
Per quanto riguarda l’installazione delle telecamere per la videosorveglianza in ambiente di lavoro, questa rappresenta senza dubbio una tematica molto delicata e controversa, in quanto da un lato ci sono le esigenze di sicurezza del datore di lavoro che desidera tutelare le sue proprietà (per esempio furti commessi dai lavoratori), dall’altro c’è la difesa della Privacy da parte dei dipendenti. A tal proposito, l’articolo n.4 dello Statuto dei lavoratori dice che è vietato l’utilizzo di sistemi audiovisivi e di altri apparecchi installati con l’obiettivo di controllo da remoto delle attività dei dipendenti, anche se poi aggiunge che i sistemi e i dispositivi di controllo dovuti a necessità di organizzazione e di produttività (ad esempio la sicurezza del lavoro), possono essere installati solo aver stipulato un accordo con i sindacati dell’azienda o in alternativa con una commissione interna (in mancanza di un accordo, su richiesta del datore di lavoro se ne occupa l’Ispettorato del lavoro).
Detto ciò, è chiaro come si possano installare negli ambienti di lavoro le telecamere di videosorveglianza, ma è necessario, come specificato sopra, sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure bisogna essere autorizzati dall’ex ispettorato del lavoro, oggi denominato Direzione Provinciale – Servizio Ispezione del lavoro. In questo contesto, la sentenza num. 20722/2010 della Cassazione, rappresenta un grande tassello in più a favore dei datori di lavoro; la sentenza, in sostanza, che nel momento in cui gli obiettivi della videosorveglianza sono la tutela e la protezione del patrimonio aziendale stesso, non si è soggetti alle norme e ai dettami dello Statuto dei lavoratori; in più il tutto può essere concretizzato e conseguito senza dover necessariamente realizzare l’accordo sindacale e senza neanche ottenere una autorizzazione amministrativa.
In tutti i casi, per riuscire ad ottenere l’autorizzazione, il datore di lavoro deve prima di tutto dimostrare che la domanda per l’installazione del sistema per la videosorveglianza, negli ambienti aziendali, si basa sulla necessità di disporre misure di contrasto ad eventuali attività criminose ed esclusivamente per la protezione del patrimonio aziendale, e non, invece, per via della volontà di controllare i dipendenti. Pertanto, in questo panorama, si andrà ad escludere l’installazione degli impianti audiovisivi nelle stanze o nei reparti che ospitano gli uffici amministrativi, le postazioni di dei prestatori di lavorato, i dispositivi di rilevamento delle presenze, l’eventuale sala relax ad uso dei dipendenti o ancora altri tipi di aree utilizzate esclusivamente dai lavoratori (ad esempio gli spogliatoi, i bagni e locali simili).
Occorre allegare all’istanza l’informativa firmata anche dai dipendenti per ottenere l’autorizzazione? grazie
Se vengono inquadrati credo proprio di si, ma si tratta di una materia complicata per cui ti consiglio di informarti bene sul sito del garante della privacy!